GLI STATUTI A.I.CA.

Poniamo per la prima volta a confronto le norme statutarie dell'associazione dei cantastorie del 1947 con quelle attuali. Come si può agevolmente constatare, il più recente statuto (elaborato negli anni Settanta) tiene nel dovuto conto la nuova situazione sociale e culturale in cui si trovano a operare da almeno un ventennio gli odierni cantori ambulanti, maggiormente a contatto con la realtà degli spettacoli rispetto alla secolare piazza del mercato. Nelle nuove norme statutarie scompaiono, ad esempio, gran parte dei richiami concernenti fattività tradizionale (evidenziati, tra l'altro, negli articoli 2, 3, 4 e 9 del primo statuto), per lasciare il posto alle necessità moderne che, sempre pin, esigono contatti con altri artisti del mondo dello spettacolo e con gli attuali "mass-media" (articoli 2, 4 e 9). Si notino, infine, il prolungamento della durata delle cariche (da uno a due anni: nuovo articolo 5) e la diversa maggioranza occorrente per richiedere le dimissioni dei dirigenti, nonché la promozione di emendamenti statutari (qualificata, anziché semplice: nuovo articolo 8).

II primo statuto viene trascritto dalla tessera 1949 dell'Associazione Italiana Canzonettisti Ambulanti (Tipografia Nettuno, Bologna); il secondo dalla tessera di qualificazione dell'A.I.CA. -Associazione Italiana Cantastorie per gli anni dal 1976 al 1980 (priva di qualsiasi indicazione tipografica).

Entrambi i documenti fanno parte delle nostre raccolte.

 

                                      STATUTI

 

 Statuto dell'A.ICA. Lorenzo De Antiquis (2005)

ART. 1 - E costituita l'A.I.CA. Lorenzo De Antiquis - Associazione Italiana Cantastorie.

ART. 2 - Chi esercita la professione di cantastorie in luoghi pubblici o aperti al pubblico - previa domanda al l'A.I.CA., ed accertamento dei requisiti inerenti da parte del Collegio di Presidenza - può essere iscritto all'Associazione ed ottenere la "Tessera di Qualificazione".

L'adesione  all'A.I.CA.. di cui sopra  consentita anche ai Poeti, Musici e Cantanti Folk che si ispirano ai cantastorie, nonché agli studiosi e ai ricercatori del settore nonché amici e simpatizzanti che ne facciano specifica richiesta. - Per gli iscritti di cui al presente comma La tessera portare l'indicazione dell'attività effettivamente esercitata.

ART. 3 - L'A.I.CA. a un'associazione democratica che tutela i cantastorie, quali lavoratori autonomi ai fini giuridici e sindacali, nell'ambito delle Leggi dello Stato, presso le Autorità della Repubblica Italiana.

ART. 4 - L'A.I.CA. che si ispira al motto "Amici con tutti", collabora con le Associazioni Sindacali dei settori affini e con gli Enti Turistici e Cultural i per la difesa, la valorizzazione e la conservazione del l'Arte Popolare dei cantastorie, promuovendone l'inserimento nelle Manifestazioni Folkloristiche, nello Spettacolo, Radio e Televisione.

ART. 5 - L'A.I.CA. elegge con votazione diretta - anche per corrispondenza - il Presidente e i consiglieri dell'Associazione, quali componenti dell'Ufficio Corrispondenza (Collegio di Presidenza). Il Presidente può affidare a Soci rapporti di collaborazione, a titolo temporaneo rapporti con la stampa, radio, televisione, organizzazione di spettacoli ecc. ecc.). L'Ufficio Corrispondenza, è retto dal Presidente. Le cariche durano quattro anni.

ART. 6 - 1l Presidente dirige e amministra l'Associazione, assistito dai Componenti il Collegio di Presidenza, di cui all'art. 5.

ART. 7 - L'A.I.CA. ha l'Ufficio Corrispondenza e la Sede Nazionale a Forlì.

ART. 8 - I Soci riuniti possono in qualunque momento richiedere le dimissioni dei Dirigenti e promuovere emendamenti statutari. La maggioranza decide (due terzi).

ART. 9 - I cantastorie associati si impegnano di collaborare e di rispettare, ovunque e comunque, il diritto d'autore dei colleghi, e di esercitare la professione con responsabile autocontrollo ai fini morali e sociali perseguiti che vive con i contributi e la solidarietà dei soci.

ART. 10 - Il Socio dell'A.I.CA. e libero nel suo lavoro, e liberamente approva il presente statuto con l’accettazione della Tessera di Qualificazione, recepibile a domanda, o per violazione dell'art. 9.

 

                 

 

 

 

 

 

                     Statuto del 1947

 

ART. 1 - E costituita I ‘Associazione Italiana Canzonettisti Ambulanti

ART. 2 - Tutti coloro che cantano e vendono canzonette sulle piazze possono iscriversi all'Associazione.

ART. 3 - L'A.I.CA. si prefigge di fiancheggiare l'opera dei Sindacati Venditori Ambulanti dello Spettacolo Viaggiante, per agevolare e assistere i canzonettisti ambulanti.

ART. 4 - L'A.I.CA. che si ispira al motto "Amici con tutti" auspica che i soci si iscrivino ai propri Sindacati Venditori Ambulanti delle località di residenza.

ART. 5 - L'A.I.CA. elegge con votazione o referendum il Presidente, il Segretario e i Consiglieri, che durano in carica un anno.

ART. 6 - Il Presidente amministra e dirige l'Associazione, assistito dal Segretario e dai Consiglieri.

ART. 7 - L'A.I.CA. ha l'Ufficio corrispondenza a Forlì; possono essere costituite sezioni in altre località.

ART. 8 - I soci riuniti possono in qualunque momento chiedere le dimissioni dei dirigenti: la maggioranza decide.

ART. 9 - I canzonettisti associati si impegnano di accordarsi quando si incontrano nella stessa piazza, e ciò per solidarietà e rispetto ai più deboli. L'inosservanza del presente articolo, può comportare anche l' allontanamento dall'Associazione.

ART. 10 - 11 presente Statuto deve essere approvato dai canzonettisti associati a mezzo di votazione o Referendum.